Bonus Psicologico: come fare richiesta

Bonus Psicologico: come fare richiesta

Vuoi richiedere il Bonus Psicologo 2023 per sostenere le spese delle sessioni di psicoterapia? Il Bonus Psicologo 2023 è stato introdotto da un emendamento presentato alla Legge di Bilancio 2023 durante l’esame alla Camera. La Legge, approvata in via definitiva al Senato il 29 dicembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

A chi è rivolto il Bonus Psicologo?

In questi ultimi anni sono sempre maggiori le situazioni di disagio psicologico. Secondo un’indagine del CNOP, sono 5 milioni le persone che vorrebbero rivolgersi ad uno psicologo-psicoterapeuta ma non hanno le risorse economiche per poterlo fare. Si tratta di disturbi legati alle forme più diffuse di disagio: ansia, umore, disturbi di adattamento e sviluppo dovuti allo stress.

L’iniziativa del Bonus Psicologo 2023 è quindi rivolta ai cittadini perché possano ottenere degli incentivi statali finalizzati a sostenere le sessioni di psicoterapia. Le sessioni sono fruibili presso psicologi privati con specializzazione in psicoterapia, regolarmente iscritti all’albo degli psicologi.

Come richiedere il Bonus Psicologico?

Dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024 i cittadini potranno presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, sul sito dell’INPS, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”. È importante sottolineare che le domande inoltrate in questa finestra temporale sono relative alla dotazione stanziata per il 2023. Per le richieste del Bonus Psicologo per il 2024 saranno comunicate nuove date dall’INPS.

Chi potrà richiedere il Bonus Psicologico?

I requisiti richiesti sono i seguenti:

  • Residenza in Italia;
  • ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

Il cittadino potrà fare domanda dal sito dell’INPS (accesso Spid o Cie). In relazione alla fascia di reddito gli verrà attribuito un CODICE IDENTIFICATIVO che prevede un contributo per tre diversi scaglioni:

  1. con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  2. con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  3. con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

La finestra temporale per la domanda relativa agli anni successivi sarà comunicata annualmente con un apposito messaggio.